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Perdita dello stato di disoccupazione

CHE COS'È
 

Vi sono comportamenti che danno luogo alla perdita dello stato di disoccupazione; essa  viene disposta dal Centro per l’Impiego competente ed  è resa nota all’interessato  mediante l’inserimento in appositi elenchi consultabili presso i rispettivi Centri per l’impiego. Trascorsi 10gg dalla pubblicazione degli elenchi e in assenza di richiesta di riesame  viene confermata mediante determinazione dirigenziale.

Gli elenchi dei decaduti dalla stato di disoccupazione sono pubblicati in allegato con modalità idonee a garantire la dovuta riservatezza. I decaduti sono elencati in ordine alfabetico: nella prima colonna compare l'iniziale del cognome, nella seconda l'iniziale del nome.

A CHI È RIVOLTO
 
Ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione in caso di mancato rispetto delle misure definite nel Patto di servizio, stipulato presso il Centro per l’Impiego
 
COME FUNZIONA
 

Perde lo stato di disoccupazione chi:

  • non si presenta al Centro per l’Impiego quando convocato
  • non adempie a quanto convenuto nel Patto con il Centro per l’Impiego
  • rifiuta una congrua offerta di lavoro;
  • a seguito di avviamento ex art. 16 L. 56/87 rifiuta l’opportunità di lavoro o non si presenta alla selezione presso l’ente pubblico.
  • chi non rinnova il patto di servizio entro 6 mesi dalla sua stipula con il Centro per l'Impiego


Vi sono casi in cui i comportamenti suddetti si ritengono giustificati e pertanto non danno luogo alla perdita dello stato di disoccupazione (es. malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile, gravidanza limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, avere trovato una occupazione nelle more della convocazione o dell’inizio di un corso di formazione, ecc.). In tali ipotesi il lavoratore ha l’onere di comunicare e documentare tempestivamente al Centro per l’Impiego competente la sussistenza del giustificato motivo

Gli utenti decaduti dallo stato di disoccupazione non potranno acquisire nuovamente lo stato di disoccupazione nel territorio dell’intera regione per due mesi dalla data indicata;
 
COME FARE
 
Richiesta di riesame

l’utente interessato può avanzare richiesta di riesame entro 10gg dalla pubblicazione degli appositi elenchi presso i Centri per l'Impiego, indirizzandola direttamente al Responsabile del proprio Centro per l’Impiego.
In tal caso l’efficacia dell’atto rimane sospesa; qualora l’atto venga comunque confermato mediante determinazione dirigenziale, l’utente interessato potrà ricorrere contro di esso indirizzando la richiesta di riesame al dirigente del servizio.

Scheda pratica per "Perdita dello stato di disoccupazione"
Per informazioni o chiarimenti Trova qual è il Centro per l'Impego competente a cui rivolgerti
Proprietà dell'articolo
creato: martedì 2 febbraio 2010
modificato: martedì 13 luglio 2010